Art. 7.
(Tempi e modalità di erogazione
dei contributi nazionali).

      1. I contributi nazionali sono erogati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande di cui all'articolo 6, nelle seguenti misure massime:

          a) fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per le docenze e le attività integrative connesse alle materie dei corsi;

 

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          b) fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la pubblicazione dei programmi, delle dispense e di altro materiale didattico.